Notizie

Edifici ante 1967, il TAR Lazio annulla la demolizione

Vecchia porta di garage rossa circondata dal verde

Se è impossibile stabilire con certezza se un edificio è stato costruito prima del 1° settembre 1967, e il proprietario ha fatto tutto il possibile per dimostrarlo, l'incertezza non può giustificare da sola la demolizione. Lo ha stabilito il TAR Lazio con la sentenza n. 16014 del 13 ottobre 2026, che ha annullato l'ordine di abbattere due garage in muratura.

Il caso: due garage senza data certa

Un Comune del Lazio aveva ordinato la demolizione di due garage, ritenuti costruiti senza titolo edilizio, insieme alla pavimentazione del piazzale e alle opere per lo scarico delle acque. Il ricorrente sosteneva che i manufatti fossero anteriori al 1967 e aveva prodotto scritture private del 1961 e del 1965, vecchie fotografie e un rilievo aerofotogrammetrico del 1984. Il Comune si basava su foto aeree del periodo 1979-1981.

Il TAR ha disposto una verificazione tecnica, che però non è riuscita a chiarire se i garage fossero precedenti o successivi al 1967. La data è importante perché la legge Ponte, la n. 765 del 1967, ha esteso a tutto il territorio comunale l'obbligo del titolo edilizio, che prima, in base alla legge urbanistica del 1942, valeva soprattutto per i centri abitati. I garage si trovavano fuori dal centro abitato.

Il principio: la prova spetta al privato, ma con un limite

I giudici hanno ribadito che l'onere di dimostrare l'epoca di costruzione resta a carico del proprietario, con elementi oggettivi e rigorosi. Quando però il privato ha fatto tutti i tentativi ragionevoli e nemmeno l'istruttoria del giudice riesce a stabilire la data, le conseguenze dell'incertezza non possono ricadere automaticamente su di lui. Il TAR ha richiamato in questo senso la sentenza n. 418 del 2026 del Consiglio di Stato.

La decisione non introduce una presunzione generale di regolarità per gli immobili dalla data incerta: vale solo quando l'accertamento è oggettivamente impossibile.

Confermata invece l'altra demolizione

Lo stesso TAR ha respinto il ricorso su un altro edificio del proprietario. Qui, rispetto a un titolo edilizio del 1980 che autorizzava il rifacimento di solai e tetto, era stato ricavato un piano in più nel sottotetto. Per i giudici si tratta di un intervento in totale difformità, sanzionabile ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico dell'edilizia.

Per chi possiede o vuole comprare un immobile datato, la sentenza conferma quanto conti conservare atti, fotografie e documenti d'archivio che aiutino a ricostruire la storia dell'edificio.

Fonti Edilportale, LavoriPubblici.it, Ingenio

Condividi:FacebookWhatsAppEmail

Commenti

Ancora nessun commento. Scrivi tu il primo!

Lascia un commento

Non verrà pubblicata.

Partner Romania 175